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Tassazione e fiscalità del trading online

L’attività di trading online è praticata quotidianamente  da numerose persone, ed una delle domande che si pongono più di frequente è come ci si deve comportare con il fisco e quale tassazione viene applicata.


Definiamo cos’è il trading online


Il trading online è un’attività finanziaria che consiste nell’acquisto e nella vendita di strumenti finanziari tramite internet.

Può essere effettuato attraverso una piattaforma offerta da una banca o un broker, oppure tramite piattaforme indipendenti. Per accedere a queste piattaforme è necessario aprire un account e depositare fondi per poter eseguire le operazioni di acquisto e vendita.


Il trading online presenta numerosi vantaggi rispetto al trading tradizionale. Innanzitutto permette di eseguire le operazioni in tempo reale e di monitorare costantemente i propri investimenti.


Inoltre le commissioni sono generalmente più basse rispetto al trading tradizionale, quasi sempre senza costi per l’apertura e mantenimento del conto, rendendo più economiche le transazioni degli strumenti finanziari.

Inoltre, offre maggiore flessibilità perché consente di operare in qualsiasi momento della giornata. Tra gli strumenti finanziari più scambiati con il trading online troviamo azioni, obbligazioni,materie prime e soprattutto il Forex, dove si intende con questo termine il mercato delle valute, composto dalle coppie EUR/USD ,USD/JPY, GBPUSD e molte altre.


trading online

La tassazione e la fiscalità del trading online


Come sono tassate le rendite finanziarie?


In Italia un investitore che durante il periodo di imposta ha realizzato una plusvalenza da operazioni di strumenti finanziari, deve dichiarare tale reddito ed essere assogettato a tassazione.

Ugualmente se incassa dividendi o interessi

                                                                                                                                                            Sempre riferendosi all’Italia, la tassazione delle rendite finanziarie prevede 2 differenti aliquote: 12,5% per i proventi da Titoli di Stato, 26%  per  i proventi di ogni altro tipo di strumenti finanziari.    

Un aspetto importante da sottolineare riguarda il fatto che i redditi delle rendite finanziarie non vengono cumulati con altri redditi al fine del calcolo IRPEF.


Regime dichiarativo

Negli ultimi anni si è assistito ad una crescente diffusione di questo tipo di attività, in particolar modo tramite piattaforme offerte da broker che hanno sedi in paesi stranieri, portando molte persone ad effettuare investimenti finanziari senza l’intermediazione da parte di banche o promotori.


La Consob, con la Comunicazione  n. DI30396 del 2000 e l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.71/E/2016 sono intervenute per disciplinarel’attività  di trading online da parte di investitori privati.


La prima regola è che la titolarità  di un conto trading in regime dichiarativo comporta sempre l’espletamento di obblighi fiscali in Italia.

Significa che in ogni caso , indipendentemente che si siano realizzate operazioni , con plusvalenza o minusvalenza, rimangono gli obblighi dichiarativi. 


Quindi significa che detenere un conto trading estero comporta sempre, per il contribuente residente in Italia, l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, tramite il modello Redditi Persone Fisiche


Questo consente di assolvere gli obblighi del monitoraggio fiscale, con la compilazione del quadro RW, e per la determinazione e versamento dell’Imposta Patrimoniale sulle Attività Finanziarie Estere ( IVAFE ).  

Inoltre consente di dichiarare i proventi (capital gain,dividendi,interessi) che derivano dagli investimenti effettuati, tramite il quadro RT, il quadro RM o il quadro RL. 

Questi investimenti possono essere azioni, obbligazioni, ETF, Forex e valute virtuali (cryptocurrency).


In questi quadri vanno appunto dichiarati i proventi,che si possono dividere in Redditi di Capitale e Redditi Diversi di Natura Finanziaria. Generalmente si parla di rendite finanziarie, includendo in questo termine sia i Redditi di Capitale sia i Redditi Diversi di Natura Finanziaria.

Secondo il regime dichiarativo è il contribuente stesso che deve provvedere alla dichiarazione dei redditi che derivano dagli investimenti.  

                                                                                                                                                             Nel caso vengano realizzate minusvalenze, si potranno portare in compensazione sulle plusvalenze nei 4 periodi di imposta successivi.


dichiarazione

Regime di risparmio amministrato


Nel caso un investitore abbia uno stabile rapporto di mandato, di deposito, custodia o amministrazione con banche, società di intermediazione mobiliare (SIM), società fiduciarie, società di gestione del risparmio (SGR) o agenti di cambio, che siano residenti in Italia, può optare per il regime di risparmio amministrato. 

Se invece si opera con intermediari esteri (es: broker Forex ) si deve operare in regime dichiarativo.  

L’investitore che opta per il regime di risparmio amministrato delega l’esecuzione degli adempimenti fiscali all’intermediario con cui detiene il rapporto ed effettua gli investimenti. È quindi l'intermediario che si occupa di calcolare, per ogni operazione, l'imposta dovuta e di versarla al fisco, in base alla corretta aliquota.                                                                                                                                            Le imposte sono calcolate solo sulle plusvalenze (capital gain) ed è possibile effettuare la compensazione con  le minusvalenze ( capital loss ).

Questa pratica è  attuabile solamente tra redditi della stessa natura.               Anche in questo caso la compensazione potrà essere esercitata nei 4 anni  successivi.


Regime di risparmio gestito

Questo metodo è associato alla delega da parte dell’investitore alla completa gestione dei propri investimenti ad un intermediario finanziario specializzato, quali banca, società di intermediazione mobiliare (SIM ), società di gestione del risparmio (SGR ), fondo comune di investimento o società di investimento a capitale variabile ( SICAV ), che si occuperà anche degli adempimenti fiscali.

Le imposte vengono pagate direttamente dall’intermediario che gestisce i risparmi dell’investitore, calcolate confrontando la valorizzazione del portafoglio degli investimenti alla fine dell’esercizio con quella dell’inizio.                                                                                                                                           

Viene così tassato il risultato netto della gestione sulle plusvalenze maturate, e l’intermediario potrà fare una compensazione tra guadagni ed eventuali perdite del patrimonio finanziario dell’investitore , anche tra Redditi da Capitale e Redditi Diversi di Natura Finanziaria.


Tassazione per il Prop Trading


Un'altra domanda che viene posta di  frequente, è se un prop trader debba obbligatoriamente essere titolare di  partita IVA. Ebbene sì, è decisamente consigliato avere una partita IVA.

A differenza dei redditi conseguiti tramite operazioni di trading online , come abbiamo sopra descritto, i redditi che derivano da operazioni effettuate tramite un conto funded demo, e lo vogliamo  sottolineare demo, non derivano da queste operazioni perché non hanno corrispondenza sul mercato reale.

I pagamenti, comunemente chiamati payout, sono versati dalla prop house come forma di collaborazione,in quanto se il trader  dimostra la sua capacità di generare profittabilità, con una corretta gestione del money management, la prop si riserva di copiare le sue operazioni con fondi propri, sul mercato reale. Quindi divide i guadagni realizzati con il prop trader.

La normativa italiana vigente , stabilisce che fino a 5.000 € di reddito derivante da attività occasionali, non sia necessaria la partita IVA.

Qualora i redditi percepiti assumano continuità e regolarità, nel caso del prop trading, i payout diventino ricorrenti, allora è d’obbligo l’apertura di partita IVA. Si potrà optare per un regime forfettario, con tassazione al 5% per primi 5 anni. Se l'intermediario, in questo caso la prop firm, è residente all’estero, non è richiesto il versamento dell’IVA.

Anche i pagamenti in cryptovalute vanno dichiarati, in quanto è stato stabilito ufficialmente che sono ritenuti strumenti finanziari e non sistemi di pagamento.


Esistono comunque molte variabili, ad esempio dipende se i redditi conseguiti da una collaborazione con una prop firm sono percepiti da un pensionato, da un lavoratore dipendente dalla pubblica amministrazione, da un lavoratore autonomo che è già titolare di partita IVA ecc.


Tassazione e fiscalità del trading online hanno casistiche numerose e variegate


Il nostro consiglio è quello di rivolgersi ad un commercialista o fiscalista, in quanto  la materia è complessa  e l’aiuto di un professionista sia la strada corretta.

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